Con decorrenza dal 01.01.2020, l’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160, ha introdotto la nuova disciplina dell’IMU con la soppressione della TASI che viene inglobata all'interno dell'IMU.
Si ricorda che In base alle nuove disposizioni normative, la prima rata IMU da versare entro il 16/06/2024, si calcola facendo riferimento alla situazione del primo semestre dell’anno di imposta, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente.
La seconda rata IMU da versare entro il 16/12/2024, a saldo dell'imposta dovuta, dovrà essere poi calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2022.
accordo di locazione agevolata 05_05_2016 |
locazione abitativa agevolata |
Regolamento Nuova IMU
Valori minimi di riferimento Aree Fabbricabili Anno 2023
Valori minimi di riferimento Aree Fabbricabili Anno 2024
CALCOLATORE IMU on line
Il calcolatore effettua la stampa dell'F24 solo con il codice catastale del Comune di Ponsacco (G822).
Il calcolatore on line è un servizio gratuito. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento.
Modulistica
Dichiarazione
Il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni IMU 2023 è il 30/06/2024, utilizzando il nuovo modello di dichiarazione IMU.
Il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni IMU 2024 è il 30/06/2025, utilizzando il nuovo modello di dichiarazione IMU.
Istruzioni Nuovo Modello Dichiarazione IMU |
Nuovo Modello Dichiarazione IMU |
Ravvedimento operoso
Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzazione spontaneamente violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell’imposta o di presentazione della dichiarazione, sempre che le stesse non siano ancora state contestate
Il ravvedimento si esegue mediante versamento con F24 e indicando il codice tributo relativo alla fattispecie immobiliare per la quale si sta eseguendo il versamento di imposta. Gli interessi e la sanzione si versano unitamente al codice tributo dell'imposta.
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO
IMPORTO DOVUTO + SANZIONE + INTERESSI
Determinazione delle sanzioni:
- Per pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza “ravvedimento sprint”: la sanzione è pari al 0,1% dell’imposta, per ogni giorno di ritardo.
- Per pagamenti effettuati oltre 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza. “Ravvedimento breve” la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta.
- Per pagamenti effettuati oltre 31 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza “ravvedimento medio” la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta.
- Per pagamenti effettuati oltre 91 giorni ed entro 365 giorni dalla scadenza “ravvedimento lungo” la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta (c.d.).
- Per pagamenti effettuati oltre 366 giorni ed entro 730 giorni dalla scadenza ravvedimento lunghissimo la sanzione è pari al 4,29% dell’imposta (c.d.o”).
- Per pagamenti effettuati oltre 730 giorni dalla scadenza ravvedimento lunghissimo la sanzione è pari al 5% dell’imposta.
CALCOLO DEGLI INTERESSI
Imposta x interesse legale x numero giorni
Si applicano al tasso legale di interesse, su base giornaliera, sull’imposta non versata con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza sino alla data del pagamento in ravvedimento.
Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi di interesse legale:
01/01/2015 |
31/12/2015 |
0,50% |
D.M.11/12/2014 |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
0,20% |
D.M.11/12/2015 |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
0,10% |
D.M.07/12/2016 |
01/01/2018 |
31/12/2018 |
0,30% |
D.M.13/12/2017 |
01/01/2019 |
31/12/2019 |
0,80% |
D.M.12/12/2018 |
01/01/2020 |
31/12/2020 |
0,05% |
D.M.12/12/2019 |
01/01/2021 |
31/12/2021 | 0,01% | D.M.11/12/2020 |
01/01/2022 |
31/12/2022 | 1,25% | D.M.13/12/2021 |
01/01/2023 |
31/12/2023 | 5,00% | D.M.13/12/2022 |
01/01/2024 |
--------------- | 2,5 % | D.M.29/11/2023 |
Il ravvedimento si esegue mediante versamento con F24 e indicando il codice tributo relativo alla fattispecie immobiliare per la quale si sta eseguendo il versamento di imposta. Gli interessi e la sanzione si versano unitamente al codice tributo dell'imposta.
Il modulo allegato, con il dettaglio del calcolo, deve essere presentato all'Ufficio tributi unitamente al versamento eseguito.
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO ENTRO 730 GIORNI
RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO OLTRE 730 GIORNI
Consultazione rendite catastali
Il servizio online dell’Agenzia del Territorio, gratuito, permette di conoscere i dati censuari, l’ubicazione e la rendita catastale per gli immobili urbani, il reddito dominicale e agrario per i terreni, estraendoli dalla banca dati catastale informatizzata.
Per ottenere la visura catastale è sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella) e la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.
ACCEDERE AL MENU' A SINISTRA "VERIFICA CATASTALE" per accedere direttamente.
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO TRAMITE F24
Il codice ente per il comune di Ponsacco è G822.
In caso di RAVVEDIMENTO OPEROSO le sanzioni e gli interessi sono versati unitariamente all’imposta dovuta.
Aliquote
IMU: Imposta Municipale Propria: Aliquote 2024:
1,06 % (10,60 per mille) aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).
0,60 % (6,0 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle categorie catastali c.d. “di lusso” A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all’art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 (C02, C06, C07 un solo immobile per categoria) con detrazione per abitazione principale di € 200,00.
0,96 % (9,6 per mille) per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3, e D ad esclusione della categoria D5 e D10, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell’esercizio di impresa, arte o professione.
0,86 % (8,6 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza (senza assimilazione). Il contribuente interessato all’applicazione dell’aliquota agevolata deve presentare al Protocollo del Comune istanza, redatta sull’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell’anno per cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca.
0,86 % (8,6 per mille) per immobili rientranti nella cat. A (con esclusione della cat. A/10) e sua pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione e come definita dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, concessi in locazione con contratto concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. Il contribuente interessato all’applicazione dell’aliquota agevolata deve presentare al Protocollo del Comune istanza, redatta sull’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell’anno per cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca.
L’aliquota agevolata si applicata dalla data di stipula del contratto di locazione a canone concordato per tutta la durata del contratto stesso, salvo risoluzione/disdetta anticipata del medesimo, in vigenza dell’accordo territoriale.
0,10% (1 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale.