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IMU

Con decorrenza dal 01.01.2020, l’art. 1, commi da 738 a 783 della Legge 27.12.2019, n. 160, ha introdotto la nuova disciplina dell’IMU con la soppressione della TASI che viene inglobata all'interno dell'IMU.

Si ricorda che In base alle nuove disposizioni normative, la prima rata IMU da versare entro il 16/06/2024, si calcola facendo riferimento alla situazione del primo semestre dell’anno di imposta, applicando le aliquote e la detrazione dell’anno precedente.

La seconda rata IMU da versare entro il 16/12/2024, a saldo dell'imposta dovuta, dovrà essere poi calcolata sulla base delle aliquote deliberate per l’anno 2022.

 

GUIDA IMU 2024

 

Allegato accordo di locazione agevolata 05_05_2016
Allegato locazione abitativa agevolata

 

Regolamento Nuova IMU

 

Valori minimi di riferimento Aree Fabbricabili Anno 2023

Valori minimi di riferimento Aree Fabbricabili Anno 2024

 

CALCOLATORE IMU on line

Il calcolatore effettua la stampa dell'F24 solo con il codice catastale del Comune di Ponsacco (G822).

Il calcolatore on line è un servizio gratuito. L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli e della compilazione del modello F24 ed è invitato a verificare sempre la correttezza dei calcoli prima di procedere con il pagamento.

 

accedi al servizio

 

Modulistica

 

Allegato accordo di locazione agevolata 05_05_2016
Allegato IMU - Comodato
Allegato istanza per immobili in locazione agevolata
Allegato Richiesta rateizzazione
Allegato Istanza di autotutela
Allegato Richiesta rimborso
Allegato Informativa F24 codice comune errato
Allegato Richiesta compensazione

 

Dichiarazione

Il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni IMU 2023 è il 30/06/2024, utilizzando il nuovo modello di dichiarazione IMU.

Il termine fissato per la presentazione delle dichiarazioni IMU 2024 è il 30/06/2025, utilizzando il nuovo modello di dichiarazione IMU.

Allegato Istruzioni Nuovo Modello Dichiarazione IMU
Allegato Nuovo Modello Dichiarazione IMU 

 

Ravvedimento operoso

Con il ravvedimento operoso è possibile regolarizzazione spontaneamente violazioni, errori ed omissioni in sede di calcolo dell’imposta o di presentazione della dichiarazione, sempre che le stesse non siano ancora state contestate

Il ravvedimento si esegue mediante versamento con F24 e indicando il codice tributo relativo alla fattispecie immobiliare per la quale si sta eseguendo il versamento di imposta. Gli interessi e la sanzione si versano unitamente al codice tributo dell'imposta.

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSO/INSUFFICIENTE VERSAMENTO

IMPORTO DOVUTO + SANZIONE + INTERESSI

Determinazione delle sanzioni:

- Per pagamenti effettuati entro 15 giorni dalla scadenza “ravvedimento sprint”: la sanzione è pari al 0,1% dell’imposta, per ogni giorno di ritardo.

- Per pagamenti effettuati oltre 15 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza. “Ravvedimento breve” la sanzione è pari al 1,5% dell’imposta.

- Per pagamenti effettuati oltre 31 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza “ravvedimento medio” la sanzione è pari al 1,67% dell’imposta.

- Per pagamenti effettuati oltre 91 giorni ed entro 365 giorni dalla scadenza “ravvedimento lungo” la sanzione è pari al 3,75% dell’imposta (c.d.).

- Per pagamenti effettuati oltre 366 giorni ed entro 730 giorni dalla scadenza ravvedimento lunghissimo la sanzione è pari al 4,29% dell’imposta (c.d.o”).

- Per pagamenti effettuati oltre 730 giorni dalla scadenza ravvedimento lunghissimo la sanzione è pari al 5% dell’imposta.

 

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Imposta x interesse legale x numero giorni

Si applicano al tasso legale di interesse, su base giornaliera, sull’imposta non versata con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza sino alla data del pagamento in ravvedimento.

Di seguito si riporta il prospetto di riepilogo dei tassi di interesse legale:  

01/01/2015

31/12/2015

0,50%

D.M.11/12/2014

01/01/2016

31/12/2016

0,20%

D.M.11/12/2015

01/01/2017

31/12/2017

0,10%

D.M.07/12/2016

01/01/2018

31/12/2018

0,30%

D.M.13/12/2017

01/01/2019

31/12/2019

0,80%

D.M.12/12/2018

01/01/2020

31/12/2020

0,05%

D.M.12/12/2019

01/01/2021

31/12/2021 0,01% D.M.11/12/2020

01/01/2022

31/12/2022 1,25% D.M.13/12/2021

01/01/2023

31/12/2023 5,00% D.M.13/12/2022

01/01/2024

--------------- 2,5 % D.M.29/11/2023

Il ravvedimento si esegue mediante versamento con F24 e indicando il codice tributo relativo alla fattispecie immobiliare per la quale si sta eseguendo il versamento di imposta. Gli interessi e la sanzione si versano unitamente al codice tributo dell'imposta.

Il modulo allegato, con il dettaglio del calcolo, deve essere presentato all'Ufficio tributi unitamente al versamento eseguito.

RAVVEDIMENTO SPRINT

RAVVEDIMENTO BREVE

RAVVEDIMENTO MEDIO

RAVVEDIMENTO LUNGO

RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO ENTRO 730 GIORNI

RAVVEDIMENTO LUNGHISSIMO OLTRE 730 GIORNI

 

Consultazione rendite catastali

Il servizio online dell’Agenzia del Territorio, gratuito, permette di conoscere i dati censuari, l’ubicazione e la rendita catastale per gli immobili urbani, il reddito dominicale e agrario per i terreni, estraendoli dalla banca dati catastale informatizzata.

Per ottenere la visura catastale è sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo il proprio codice fiscale, gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella) e la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

ACCEDERE AL MENU' A SINISTRA "VERIFICA CATASTALE" per accedere direttamente.

 

 

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO TRAMITE F24

Il codice ente per il comune di Ponsacco è G822.

In caso di RAVVEDIMENTO OPEROSO le sanzioni e gli interessi sono versati unitariamente all’imposta dovuta.

 

Aliquote

IMU: Imposta Municipale Propria: Aliquote 2024:

 

 1,06 % (10,60 per mille) aliquota ordinaria (altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli).

 

 0,60 % (6,0 per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nelle categorie catastali c.d. “di lusso” A1 A8 e A9 e relative pertinenze individuate secondo i criteri di cui all’art. 13 comma 2 della legge n. 214/2011 (C02, C06, C07 un solo immobile per categoria) con detrazione per abitazione principale di € 200,00.

 

 0,96 % (9,6 per mille) per immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art.43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, limitatamente ai fabbricati di categoria catastale A10, C1, C3, e D ad esclusione della categoria D5 e D10, a condizione che siano direttamente utilizzati dal possessore nell’esercizio di impresa, arte o professione.

 

 0,86 % (8,6 per mille) per abitazione e sua pertinenza, limitatamente ad una sola abitazione ed una sola pertinenza come definita dall’art. 13 comma 2 del DL 201/2011, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori-figli), nella quale il comodatario ha stabilito la propria residenza (senza assimilazione). Il contribuente interessato all’applicazione dell’aliquota agevolata deve presentare al Protocollo del Comune istanza, redatta sull’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell’anno per cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca.

 

 0,86 % (8,6 per mille) per immobili rientranti nella cat. A (con esclusione della cat. A/10) e sua pertinenza, solo se indicata nel contratto di locazione e come definita dall’art.13, comma 2, del D.L. 201/2011, concessi in locazione con contratto concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a nuclei familiari ivi residenti. Il contribuente interessato all’applicazione dell’aliquota agevolata deve presentare al Protocollo del Comune istanza, redatta sull’apposito modulo predisposto dal Servizio Tributi, entro il 31 dicembre dell’anno per cui si chiede l’applicazione dell’aliquota ridotta, ed avrà efficacia anche per gli anni successivi, fino a revoca.

L’aliquota agevolata si applicata dalla data di stipula del contratto di locazione a canone concordato per tutta la durata del contratto stesso, salvo risoluzione/disdetta anticipata del medesimo, in vigenza dell’accordo territoriale.

 

 0,10% (1 per mille) per i fabbricati rurali ad uso strumentale.