Pubblicato in Gazzetta Ufficiale e immediatamente in vigore il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (testo in allegato), recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", adottato dal Governo al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri che, tra ripetute sospensioni e riprese, si è protratta per circa 12 ore.
Il decreto introduce ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica nel periodo compreso tra il 18 maggio e il 31 luglio 2020, dettando una serie di prescrizioni riguardanti in particolare gli spostamenti all'interno del territorio regionale o tra regioni diverse e la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali.
A tale Decreto Legge si aggiunge il Dpcm del 17 Maggio 2020, con relativi allegati, annunciato dal Premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di ieri sera e che è stato pubblicato oggi pomeriggio in Gazzetta Ufficiale. A breve sarà pubblicata anche un'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, che sarà in linea con le disposizioni del Governo.
Di seguito i contenuti principali:
Spostamenti all'interno del territorio regionale
Dal 18 maggio gli spostamenti sono liberi, salvo eventuali limitazioni disposte dallo Stato o dalle Regioni, con riferimento a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.
Spostamenti tra regioni diverse
Gli spostamenti tra regioni diverse e da e verso altri Stati sono così regolati:
- fino al 2 giugno 2020: sono vietati gli spostamenti in una regione diversa o da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, e ferma restando la possibilità di rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- dal 3 giugno 2020: via libera agli spostamenti tra regioni diverse, salvo limitazioni che potranno essere adottate solo con Dpcm ex art. 2 D.L. n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;
- le stesse regole di cui sopra valgono anche per gli spostamenti da e per l’estero; eventuali limiti potranno essere stabiliti solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dalle norme europee e dagli obblighi internazionali;
- dal 3 giugno sono consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
Assembramenti, riunioni, manifestazioni, quarantena
Una serie di prescrizioni riguardano le manifestazioni e le riunioni in luogo pubblico, gli assembramenti e l'applicazione della quarantena:
- il decreto conferma il divieto generale di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; eventuali riunioni potranno svolgersi nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Le manifestazioni, gli eventi e spettacoli culturali, ludici, sportivi e fieristici con presenza di pubblico, i convegni e congressi in luogo pubblico o aperto al pubblico, si possono svolgere "ove ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici" con le modalità stabilite con Dpcm.
- Ai sindaci è attribuito il potere di chiudere temporaneamente specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico quando sia impossibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Per le persone sottoposte alla misura della quarantena con provvedimento dell’autorità sanitaria perché risultate positive al COVID-19, il decreto conferma il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, fino a quando non sia accertata la guarigione o il ricovero in una struttura sanitaria.
- L'autorità sanitaria applica la quarantena precauzionale alle persone che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus e agli altri soggetti indicati con i provvedimenti adottati ex art. 2 D.L. n. 19/2020.
Attività didattiche
Le modalità di svolgimento e di frequenza delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, della formazione superiore (comprese Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica), e ogni tipologia di corso professionale, master e attività formativa svolti da altri enti pubblici e anche da soggetti privati, sono definite con apposito Dpcm adottato ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020.
Funzioni religiose
Per lo svolgimento delle funzioni religiose aperte alla partecipazione delle persone, occorre rispettare i protocolli ad hoc sottoscritti dal Governo e dalle confessioni, con le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Attività economiche e produttive
Dal 18 maggio può ripartire la gran parte delle attività economiche, nel rispetto di quanto previsto dai protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni per ciascun settore produttivo, conformemente ai protocolli o linee guida nazionali. Se mancano protocolli regionali, si applicano i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
Eventuali limitazioni possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati in forma di Dpcm (ex art. 2 D.L. n. 19/2020) o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.
Monitoraggio della situazione epidemiologica
Le Regioni devono monitorare quotidianamente la situazione epidemiologica nei propri territori e l'adeguatezza del sistema sanitario regionale e comunicare i dati al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico; in base all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, ciascuna Regione potrà adottare misure derogatorie, sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo, rispetto a quelle nazionali, e ne darà informazione contestualmente al Ministro della salute.
Sanzioni
L'apparato sanzionatorio per la violazione dei protocolli e linee guida è così articolato:
- per chi non rispetta i protocolli / linee guida regionali o nazionali, e quindi non garantirà adeguati livelli di protezione, è prevista la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- chi viola le disposizioni del decreto-legge, o dei decreti e ordinanze attuative, incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria da 400 a 3.000 euro, aumentata fino a un terzo se la violazione è commessa con l'utilizzo di un veicolo;
- se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, è prevista anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni; se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere ordinata la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a 5 giorni, eventualmente scomputabili dalla sanzione;
- in caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Il decreto stabilisce infine che le disposizioni sopra ricordate riguardanti il divieto di assembramenti, gli spettacoli, le manifestazioni culturali e ludiche e la quarantena precauzionale, saranno attuate con Dpcm ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 19/2020, che potrà anche stabilire termini di efficacia differenti.
decreto-legge-33-2020.pdf (60,12 KB) |
Allegati_al_Dpcm_17_maggio_2020.pdf (1,19 MB) |
DPCM_17_maggio_2020.pdf (1,60 MB) |