Voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE)
La Legge 27 dicembre 2001, n.459 sancisce che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, votano nella circoscrizione estero di cui all'art. 48 della Costituzione.
Il voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto.
Non possono votare per corrispondenza gli elettori italiani residenti in Stati con i quali il Governo italiano non ha potuto concludere accordi per garantire che il diritto di voto si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, oppure in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l’esercizio del diritto di voto secondo tali condizioni.
Dove si verifichino queste situazioni che non consentono l’esercizio del voto per corrispondenza, vengono adottate le misure organizzative per dare la possibilità ai cittadini italiani residenti in tali Stati di votare in Italia. A tali elettori viene inviata, da parte dei comuni nelle cui liste sono iscritti, una cartolina con l’avviso relativo alla data e agli orari per l’esercizio del voto in Italia.
Collegandosi alla pagina del portale del Ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/it/temi/elezioni-e-referendum/voto-italiani-allestero
è possibile prendere visione di tutte le informazioni utili per l’esercizio del voto.
Votare in Italia
Il diritto di opzione per votare in Italia
E' possibile scegliere di votare in Italia per le elezioni politiche.
Il diritto di voto in Italia si esprime presso le sezioni elettorali del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti, comunicando l'opzione di scelta al Consolato entro le scadenze di legge. Per le elezioni politiche del 25 settembre 2022 la scadenza è il 31 luglio.
Qualora l'opzione venga inviata per posta, l'elettore ha l'onere di accertarne la ricezione da parte dell'ufficio consolare nel termine prescritto.
La scelta (opzione) di votare in Italia vale solo per una consultazione elettorale.
Spese di viaggio per votare in Italia
Se si sceglie di rientrare in Italia per votare, la Legge NON prevede alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute, ma solo agevolazioni tariffarie all’interno del territorio italiano.
Solo gli elettori residenti in Paesi dove non vi sono le condizioni per votare per corrispondenza hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tal fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio (Legge 459/2001, art. 20, comma 1 bis).
Revoca della scelta di votare in Italia
La scelta di votare in Italia può essere successivamente revocata con una comunicazione scritta da inviare o consegnare all’Ufficio consolare con le stesse modalità ed entro gli stessi termini previsti per l’esercizio dell’opzione.
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