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DPCM DEL 13 OTTOBRE 2020 - NUOVE MISURE IN VIGORE FINO AL 13 NOVEMBRE 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato in data odierna un nuovo Decreto contenente nuove misure per il contrasto dell'emergenza Covid19 che saranno valide dal 14 ottobre al 13 novembre 2020.

Di seguito riportiamo le novità principali:

  • MASCHERINE: È obbligatorio sull’intero territorio nazionale portare sempre con sé la mascherina ed indossarla sempre sia al chiuso (eccetto nella propria abitazione privata) sia all’aperto, salvo che ci si trovi in una situazione e in un luogo che possa garantire in modo continuativo l’isolamento rispetto ad altre persone non conviventi. Sono esclusi dall’obbligo di indossare la mascherina chi fa attività sportiva (non motoria), i bambini sotto i 6 anni e soggetti incompatibili per patologie o disabilità. E' fortemente raccomandato l’uso della mascherina anche in casa quando ci sono persone non conviventi
  •  FESTE E MOVIDA: È fatto divieto di organizzare feste private all’aperto o al chiuso, con forte raccomandazione a non ricevere a casa più di 6 familiari o amici. Nei locali come bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie è consentito consumare in piedi e sostare fuori solo fino alle ore 21, mentre dalle 21 alle 24 è consentito soltanto il servizio al tavolo. Sono consentiti la consegna a domicilio e l’asporto. Restano chiuse discoteche e sale da ballo all’aperto e al chiuso, via libera invece a fiere e congressi.
  • VIAGGI DI ISTRUZIONE: Le gite scolastiche sono sospese, così come le iniziative di scambio e gemellaggio e qualsiasi altra uscita. Sono fatte salve le attività inerenti ai tirocini, per l’orientamento e volte alle competenze trasversali.
  •  MATRIMONI E CERIMONIE: Le cerimonie sono consentite, il loro svolgimento deve seguire le norme già in vigore in materia di igiene e prevenzione del contagio. Alle feste potranno partecipare massimo 30 persone.
  •  SPETTACOLI: È confermato il limite dei 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto; tra i posti vi dovrà essere la distanza minima di un metro e devono essere numericamente assegnati. Se non è possibile evitare assembramenti, la manifestazione non può svolgersi. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche.
  •  SPORT: È consentito svolgere attività sportiva e motoria all’aperto, purché nel rispetto delle distanze di sicurezza di 2 metri per l’attività sportiva e di 1 metro per l’attività motoria. Le attività sportive e motorie sono consentite anche presso palestre, piscine e centri sportivi, ma sempre nel rispetto del distanziamento e secondo le normative vigenti. Lo sport da contatto è consentito solo da parte delle società professionistiche a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Invece sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Ad esempio, le partite di calcetto o basket tra amici non si possono fare!
  •  STADI: Allo stadio è permessa una capienza entro e non oltre il 15% di quella massima, e comunque non superiore ai 1000 partecipanti all’aperto e 200 al chiuso. Restano valide le prescrizioni su distanziamento e controllo della temperatura. Le Regioni e le Province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche.

 

Riportiamo in allegato il testo completo del Dpcm e una scheda riassuntiva per agevolarne la lettura.

Allegato DPCM_13_ottobre_2020_-_prospetto_riassuntivo.jpg (2,27 MB)
Allegato DPCM_13_ottobre_2020.pdf (6,53 MB)