Si avvisa che con Ordinanza Sindacale n. 136/2020 è disposto su tutto il territorio comunale il divieto assoluto di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea, l’eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature con decorrenza immediata e fino al 31 AGOSTO 2020, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni agli ecosistemi agricolo e forestale, al patrimonio pubblico e privato oltre che per evitare procurati allarmi.
Il divieto durante il predetto periodo, ritenuto di grave pericolo per gli incendi, vige in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti e consinte nel divieto di:
· accendere fuochi di ogni genere;
· usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
· usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
· esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o rnongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
· transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo- pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
· abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dalla suddetta Ordinanza, oltre a quelle previste dalle Leggi Regionali, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di ammende, così come riportato nel testo dell'Ordinanza che qui si allega.
Le forze dell'ordine e la Protezione civile comunale vigileranno sul rispetto della stessa.
ord_00136_15-07-2020.pdf (262,65 KB) |