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CORONAVIRUS - FASE 2: ORDINANZA N. 50 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA

Il Presidente della Regione Toscana ha firmato l'Ordinanza n. 50/2020 che contiene importanti novità sulle attività consentite in Toscana a partire dal 4 Maggio 2020. In allegato trovate il testo completo dell'Ordinanza e di seguito i punti principali

 

1. fatti salvi gli spostamenti ammessi ai sensi dell’art. 1 lett. a) del DPCM 26 aprile 2020, il rientro presso il proprio domicilio, abitazione, residenza in Toscana è consentito solo per coloro che hanno sul territorio regionale il proprio medico di medicina generale o il pediatra di famiglia; non è, pertanto, consentito il rientro in Toscana verso le seconde case utilizzate per vacanze;

 

2. è consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte, imbarcazioni di proprietà e altri manufatti per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;

 

3. è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita, espressamente previste dal Dpcm 26 aprile 2020, nell’ambito dei confini provinciali;

 

4. è consentito svolgere le attività sportive in forma strettamente individuale, sul territorio regionale, utilizzando per lo spostamento mezzi propri di trasporto e con l’obbligo del rientro in giornata presso l’abitazione abituale. E’ possibile l’accompagnamento da parte di una persona nel caso di minori o di persone non completamente autosufficienti. L’attività va svolta nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri;

 

5. è consentito svolgere, individualmente oppure con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, o da parte di residenti nella medesima abitazione, attività motoria, a piedi o in bicicletta, con partenza e rientro alla propria abitazione, senza uso di altri mezzi di trasporto. Nel caso di residenti nella medesima abitazione e di minori o persone non completamente autosufficienti accompagnati, non è necessario mantenere le misure di distanziamento sociale;

 

6. è consentito lo spostamento individuale all’interno del territorio regionale per lo svolgimento di attività agricole amatoriali e selvicoltura libere alle seguenti condizioni: a) che la superficie agricola o forestale sia nel possesso del soggetto interessato, b) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale, c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali, e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati; per le attività selvicolturali lo spostamento è consentito per lo svolgimento delle operazioni di taglio ed esbosco consentite ai sensi dell'articolo 10, comma 13 e 11 del d.p.g.r. 48/R/2003;

 

7. è consentito ai proprietari e affidatari di cavalli e cani di provvedere individualmente al loro allenamento e addestramento, esclusivamente in maneggi o aree autorizzate per l’addestramento cani ai sensi degli articoli 24 della l.r. 3/1994, 26 comma 3 e 34 comma 3 del DPGR 48/R/2017 , all’interno del territorio della Regione Toscana, con obbligo di rientro in giornata presso la propria abitazione;

 

8. l’uso di imbarcazioni per attività sportiva e per la pesca amatoriale è consentito, per ragioni di sicurezza, ad un massimo di due persone con rientro all’ormeggio in giornata;

 

9. è consentito lo svolgimento dell’attività da parte degli esercizi di toelettatura degli animali da compagnia, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione e tutela collettiva previsti dall’ordinanza regionale 48/2020, previa prenotazione del servizio e garantendo idonee misure di sicurezza anche per quanto attiene la consegna e il ritiro dell’animale;

 

10. è consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie per l’attività di confezionamento e di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. aa) del DPCM 26 aprile 2020, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte delle attività artigiane alimentari. Si raccomanda che la vendita avvenga previa ordinazione on-line o telefonica, garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per appuntamento, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce, con divieto di ogni forma di consumo sul posto;

 

11. è consentita alle aziende agrituristiche autorizzate ai sensi dell’articolo 8, comma 2 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) la somministrazione di alimenti e bevande alle medesime condizioni di cui al punto precedente;

 

12. è consentita la vendita delle calzature per bambini sia all’interno dei negozi specializzati in abbigliamento per bambini che nei negozi che commercializzano calzature per bambini;

 

13. è consentito agli impianti di distribuzione di carburante funzionanti con la presenza del gestore di determinare liberamente l’orario del servizio e derogare a quanto previsto dall’articolo 96, comma 2, della legge regionale Toscana 62/2018 in ordine all’obbligo della presenza del gestore nelle fasce orarie di garanzia;

 

14. sono consentite tutte le attività necessarie a garantire la filiera della manutenzione e rimessaggio delle imbarcazioni da diporto quali ad esempio l'alaggio delle imbarcazioni o lo spostamento al cantiere all'ormeggio e viceversa;

 

15. per ogni altra attività diversa da quella sportiva, valgono le disposizioni nazionali riguardo all’obbligo di indossare la mascherina nel caso non sia possibile mantenere la distanza sociale di almeno un metro. Per una migliore tutela della salute propria e della collettività, negli spazi aperti, in presenza di più persone, si consiglia di indossare comunque la mascherina e di mantenere la distanza intepersonale di almeno 1,80m.

Allegato Ordinanza_del_Presidente_n.50_del_03-05-2020.pdf (91,27 KB)