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CORONAVIRUS - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020

Domenica 8 Marzo 2020 il Governo ha emanato un nuovo decreto che rafforza le misure già applicate con il precedente decreto del 4 marzo.

Si riportano di seguito, per punti, i provvedimenti prudenziali intrapresi con l’obiettivo condiviso di limitare e contrastare la diffusione del Coronavirus:

 

SCUOLA

Fino al 15 marzo 2020, SOSPENSIONE dei servizi educativi dell’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e delle Università, ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.

 

SPORT

Fino al 3 aprile 2020, SOSPENSIONE degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

  •  Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni agonistiche, nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, purché vengano garantiti i dovuti controlli medici.
  • Resta consentito lo svolgimento di attività fisica sportiva di base e delle attività motorie in genere all’interno di strutture sportive, palestre, piscine, centri sportivi di ogni tipo a condizione che possa essere garantita la distanza di un metro tra le persone.
  • Resta ferma in ogni caso la possibilità di ogni Federazione sportiva e dei presidenti delle Associazioni di adottare ulteriori misure restrittive.

 

EVENTI

Fino al 3 aprile 2020, SOSPENSIONE, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura, inclusi quelli svolti nei cinema e nei teatri, sia in luoghi pubblici che privati.

 

LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE

sono sospese tutte le cerimonie civili e religiose ivi comprese quelle funebri

 

CULTURA

  • Musei e luoghi di cultura sono sospese le aperture.
  • La biblioteca comunale è chiusa

 

ATTIVITÀ COMMERCIALI

  • Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
  • Apertura di tutte le attività commerciali, compresi i mercati settimanali, bar e ristoranti a condizione che vengano adottate dai gestori  misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità in grado di evitare assembramenti di persone; gli utenti e visitatori devono sempre poter rispettare la prescrizione di almeno di un metro di distanza tra loro.

 

RSA E STRUTTURE OSPEDALIERE

  • Limitazione dell’accesso dei visitatori alle aree di degenza da parte delle direzioni sanitarie ospedaliere,
  • Rigorosa limitazione dell’accesso dei visitatori agli ospiti nelle residenze sanitarie assistenziali per non autosufficienti.

 

Si raccomanda infine di rispettare le consuete misure igieniche per se stessi e per gli altri!

Allegato DPCM_8_marzo_2020.pdf (3,37 MB)
Allegato Raccomandazioni_utili.jpg (83,61 KB)