I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
Può avvalersi di tale facoltà chi e' titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
La richiesta per le violazioni accertate dal personale della Polizia Municipale è presentata al Sindaco entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e di ricorso al giudice di pace.
Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, viene disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 (dodici) rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di 60 (sessanta) rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.
Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.
In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
Modello richiesta rateizzazione (25,87 KB)