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Richiesta rateizzazione

 

I soggetti  tenuti  al  pagamento  di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni  accertate  contestualmente  con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione del pagamento in rate mensili. 

 

Può avvalersi di tale facoltà chi e'  titolare di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore a euro 10.628,16. Se  l'interessato convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e' costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di reddito sono elevati  di  euro  1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. 

 

La richiesta per le violazioni accertate dal personale della Polizia Municipale è presentata  al  Sindaco  entro  trenta giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di notificazione della violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto e di ricorso al giudice di  pace.

 

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, viene disposta la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 12 (dodici) rate  se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di 24 (ventiquattro) rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di 60 (sessanta) rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.

 

Entro  novanta  giorni dalla presentazione dell'istanza il Sindaco adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza si intende respinta.

 

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

 

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.

 

Allegato Modello richiesta rateizzazione (25,87 KB)

 

Richiesta di rateizzazione edittabile: